Art. 10.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, i corsi e le scuole di cui all'articolo 6 e ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

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